Art. 18.
(Programmi di riqualificazione ambientale).

      1. I programmi di riqualificazione ambientale sono finalizzati, oltre che al recupero strettamente paesaggistico e ambientale, alla realizzazione di un complesso integrato e organico di interventi riguardanti le funzioni e i servizi urbani, al recupero di edifici ed immobili dismessi, all'utilizzo, nel rispetto dell'edilizia tradizionale

 

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e del paesaggio, di forme e materiali appropriati al contesto ambientale.
      2. I programmi di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito dei perimetri urbani dei centri abitati per le tipologie e gli agglomerati urbani considerati incongruenti con il contesto ambientale.